mercoledì 1 agosto 2012

DIRITTI: UNA PROPOSTA PER LA CITTA’ DI GENOVA

DIRITTI: PSI, RADICALI, FGS

UNA PROPOSTA PER LA CITTA’ DI GENOVA

" REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI "

CORRADO OPPEDISANO PSI

MARTA PALAZZI R.I.

MATTEO PUGLIESE F.G.S.I.


AL SINDACO DI GENOVA





Preg.mo Signor Sindaco,



Premesso che:

- la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si concretano nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura;



Atteso che:



- già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'articolo 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali;



- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che 'per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico';



- con la stessa sentenza n. 138 del 2010 la Corte Costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale 'è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri';



- da ultimo la Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza del 15 marzo 2012, n. 4184, ha affermato, proprio sulla scorta, in particolare, dell'art 2 Cost., che i conviventi in stabile relazione di fatto (si trattava in quel cado di una coppia omosessuale) sono titolari del diritto alla 'vita familiare', del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale;



- la stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce 'vita familiare' protetta dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 settembre 1953, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848, come confermato da ultimo dalla Corte europea dei diritti umani nella sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04)

- la direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto di ricongiungimento familiare impongono di dare completa attuazione a tali diritti;



-ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, come riconosciuto nella richiamata sentenza n. 138 del 2010 Corte Costituzionale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;



- il Comune riveste un ruolo centrale in tale settore, per i poteri ad esso attribuiti dal Decreto Legislativo 267/2000;



- il Comune, quindi, può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale;



- per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate su vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono;



si ritiene pertanto, l'opportunità per i motivi innanzi espressi di organizzare il rilascio da parte dell'anagrafe di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su di un 'vincolo di natura affettiva' ai sensi dell'art 4 del DPR 223/1989 (Regolamento Anagrafico)



Visti

• Gli artt. 2, 29 e 117, primo comma, Cost.;

• La sentenza n. 138 del 2010 Corte Costituzionale;

• La sentenza 15 marzo 2012, n. 4184 della Corte di Cassazione, I sezione civile;

• L'Art 8 CEDU e la sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Shalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04) della Corte europea dei diritti umani;

• La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

• La direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

• L'art 4 del DPR n. 223 del 1989;

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo agli artt. 42 e 43;



si potrebbe deliberare di:



- approvare, per le motivazioni sopra esposte, il 'Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili', il cui testo è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI



Articolo 1 - Istituzione del registro delle unioni civili

È istituito il Registro delle unioni civili presso il Comune di Genova per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 dei questo regolamento.



Articolo 2 - Attività di sostegno delle unioni civili

1 Ai fini del presente Regolamento si intende per unioni civili 'un insieme di persone legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune' (ai senso dell'articolo 4, comma 1 DPR 223/1989, Nuovo Regolamento anafrafico della popolazione residente).

2 Il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli Assessorati e degli Uffici competenti, a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

3 Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:

a) casa;

b) sanità e servizi sociali;

c) giovani, genitori e anziani;

d) sport e tempo libero;

e) formazione, scuola e servizi educativi;

f) diritti e partecipazione;

g) trasporti.

4 Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili le condizioni di accesso, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale.

5 All'interno del Comune di Genova, chi si iscrive al Registro è considerato 'parente prossimo' ai fini della possibilità di assistenza.



Articolo 3 - Rilascio di attestato di famiglia anagrafica alle unioni civili basate su vincolo affettivo

1 L'ufficiale di anagrafe rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di 'famiglia anagrafica basato su vincolo affettivo' inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (DPR 223/1989).

2 L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione comunale.

3 L'ufficio competente può verificare l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.






Corrado Oppedisano Segretario Provinciale PSI Genova

Marta Palazzi Segretario Partito Radicale Genova

Matteo Pugliese Federazione Giovani Socialisti





Genova 1 Agosto 2012

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